- Le plusvalenze e i redditi da cripto-attività di una persona fisica sono “redditi diversi” e scontano un’imposta sostitutiva fissa: 26% sulle plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2025 e 33% dal 1° gennaio 2026.
- Dal 2026 le plusvalenze sui token di moneta elettronica denominati in euro sono tassate al 26%, e la conversione di euro in tali token e viceversa non è un evento imponibile.
- La soglia di esenzione di 2.000 € è stata abolita dal 2025. Le commissioni non sono deducibili e, senza prova di quanto ha pagato, il costo è pari a zero.
- Uno scambio tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni, come bitcoin con ether, non è tassato. Lo scambio di cripto-attività con una stablecoin che è un token di moneta elettronica lo è.
- I residenti pagano inoltre lo 0,2% annuo sul valore delle proprie cripto-attività: come imposta di bollo tramite un intermediario italiano o, altrimenti, come imposta a parte nella dichiarazione.
- Le ricompense da staking sono tassate per intero, prima della trattenuta della piattaforma. Non esiste una exit tax per le persone fisiche che lasciano l’Italia.
Questa pagina riguarda le imposte sui redditi delle persone fisiche che detengono cripto-attività in Italia. Quando e come dichiararle si trova in dichiarazione e scadenze; società e imprese individuali in imposte per le imprese. Si tratta di informazioni generali, non di consulenza fiscale.
Come sono tassate le cripto-attività
Dal 2023 il Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR, articolo 67, comma 1, lettera c-sexies) prevede una categoria distinta per le cripto-attività: le plusvalenze e gli altri proventi “realizzati mediante rimborso o cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di cripto-attività”. In pratica rientrano la vendita di cripto-attività contro euro, il pagamento di beni o servizi con esse, lo scambio con un tipo diverso di cripto-attività e i proventi dalla loro detenzione, come le ricompense da staking. Detenere cripto-attività che aumentano di valore non è tassato finché non realizza la plusvalenza. Al di fuori di un’attività d’impresa, questi importi non si sommano agli altri redditi ma sono tassati separatamente con un’aliquota fissa (imposta sostitutiva).
| Voce | Aliquota o importo | Si applica a |
|---|---|---|
| Imposta sostitutiva su plusvalenze e redditi da cripto-attività | 26% | Realizzati fino al 31 dicembre 2025 |
| Imposta sostitutiva su plusvalenze e redditi da cripto-attività | 33% | Realizzati dal 1° gennaio 2026 |
| Token di moneta elettronica denominati in euro | 26% | Dal 1° gennaio 2026 |
| Soglia di esenzione | 2.000 € annui | Plusvalenze realizzate fino al 31 dicembre 2024; abolita dal 2025 |
| Riporto delle minusvalenze | Fino al quarto anno successivo | Solo se indicate nella dichiarazione dell’anno in cui sono state realizzate |
| Imposta sul valore delle cripto-attività detenute (imposta di bollo o IVCA) | 0,2% annuo | Dal 2023, veda imposta sul valore |
La plusvalenza è il corrispettivo ricevuto, o il valore di mercato delle cripto-attività ricevute in uno scambio, meno il costo o valore d’acquisto. Queste sono le regole principali della legge e della Circolare 30/E dell’Agenzia delle Entrate del 27 ottobre 2023:
- Il costo va provato. Il costo deve essere documentato “con elementi certi e precisi”; senza prova è pari a zero. Le registrazioni degli acquisti fornite dall’exchange valgono come prova.
- Le commissioni non contano. A differenza delle azioni, le commissioni e gli altri costi di acquisto e vendita delle cripto-attività non sono deducibili.
- Quali monete ha venduto. Quando dichiara Lei stesso le plusvalenze e detiene più unità della stessa cripto-attività, l’Agenzia indica che il costo si determina con il metodo LIFO (last in, first out). Un intermediario italiano che applica l’imposta per Lei usa il costo medio ponderato.
- Plusvalenze e minusvalenze si compensano. Le plusvalenze e le minusvalenze sulle cripto-attività dello stesso anno si sommano algebricamente. Una minusvalenza netta può essere riportata per quattro anni a compensazione di plusvalenze su cripto-attività, ma solo se è indicata nella dichiarazione dell’anno in cui è sorta.
- Eredità e donazioni. Le cripto-attività ricevute in eredità assumono come costo il valore usato ai fini dell’imposta di successione; quelle ricevute in donazione mantengono il costo del donante.
L’aliquota del 33% deriva dalla Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024, articolo 1, comma 24); l’aliquota del 26% per i token di moneta elettronica in euro è stata introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025, articolo 1, comma 28). Si applica ai token “il cui valore è stabilmente ancorato all’euro e i cui fondi di riserva sono detenuti integralmente in attività denominate in euro presso soggetti autorizzati nell’Unione europea”. Le stablecoin ancorate al dollaro sono tassate al 33%.
Un esempio di calcolo
Un nostro esempio, secondo le regole sopra indicate: una residente ha acquistato 1 bitcoin nel 2024 per 40.000 € e lo vende nel marzo 2026 per 60.000 €, pagando una commissione di 100 €. Non ha altre plusvalenze o minusvalenze su cripto-attività nel 2026 e non si è avvalsa della rideterminazione.
| Passaggio | Calcolo | Risultato |
|---|---|---|
| Corrispettivo ricevuto | Prezzo di vendita (la commissione non si deduce) | 60.000 € |
| Costo | Prezzo d’acquisto documentato | 40.000 € |
| Plusvalenza | 60.000 € − 40.000 € | 20.000 € |
| Soglia di esenzione | Nessuna dal 2025 | 0 € |
| Imposta sostitutiva (2026) | 20.000 € × 33% | 6.600 € |
Se avesse venduto nel 2025, l’imposta sarebbe stata di 20.000 € × 26% = 5.200 €. Se avesse scambiato il bitcoin con ether invece di venderlo, in quel momento non ci sarebbe stata alcuna imposta: l’ether assume il costo del bitcoin di 40.000 €. Se a fine anno detiene nel proprio wallet cripto-attività per un valore di 50.000 €, deve inoltre l’imposta sul valore dello 0,2%, pari a 100 €. Si tratta di un’illustrazione, non di un calcolo fiscale per la Sua situazione.
Scambi, stablecoin e rideterminazione
La legge dispone che “non costituisce una fattispecie fiscalmente rilevante la permuta tra cripto-attività aventi eguali caratteristiche e funzioni”. Nella Circolare 30/E l’Agenzia fornisce questi esempi:
- Non tassati: lo scambio di una criptovaluta con un’altra (per esempio ether acquistati con bitcoin), lo scambio di un NFT con un altro e lo scambio di una criptovaluta con un token collegato ad attività (ART). La nuova moneta assume il costo di quella ceduta.
- Tassati: l’acquisto di un NFT con una criptovaluta e lo scambio di una criptovaluta con un token di moneta elettronica (EMT), una stablecoin che fa riferimento a un’unica valuta ufficiale ed è rimborsabile al valore nominale.
Rideterminazione. Per due volte la legge ha consentito ai possessori di sostituire il costo con il valore di mercato a una data fissa, pagando un’imposta sostitutiva su tale valore: sul valore al 1° gennaio 2023 al 14%, e sul valore al 1° gennaio 2025 al 18%, da versare entro il 30 novembre 2025 (in un massimo di tre rate annuali con interessi del 3%). Un costo rideterminato non può generare una minusvalenza deducibile. Al momento della stesura (ottobre 2026) non abbiamo trovato una nuova possibilità di rideterminazione nella Legge di Bilancio 2026.
L’imposta dello 0,2% sul valore
Dal 2023 le cripto-attività sono soggette anche a un’imposta sul loro valore, che le venda o meno:
- Tramite un intermediario italiano: l’intermediario applica l’imposta di bollo dello 0,2% annuo sul valore indicato nel rendiconto.
- In tutti gli altri casi: su un exchange estero, oppure su una chiavetta USB, un computer o uno smartphone, come dice l’Agenzia, paga Lei stesso l’imposta sul valore delle cripto-attività (spesso chiamata IVCA) dello 0,2%, nel quadro RW o nel quadro W della dichiarazione, con codice tributo 1727.
- Il valore è quello al 31 dicembre sulla piattaforma su cui ha acquistato le cripto-attività o, se ciò non è possibile, su una piattaforma analoga o un sito di quotazioni, e il costo d’acquisto se non esiste alcun valore. L’imposta è dovuta in proporzione ai giorni di detenzione e alla Sua quota di possesso. Un’imposta patrimoniale pagata all’estero sulle stesse cripto-attività può essere detratta.
A differenza dell’obbligo di monitoraggio nel quadro RW, l’IVCA è dovuta da ogni residente che detiene cripto-attività su cui non è stata applicata l’imposta di bollo, comprese le persone che lavorano all’estero e sono esonerate dal quadro RW per il conto su cui ricevono lo stipendio estero. Come dichiararla si trova in dichiarazione e scadenze.
Mining, trading e altre situazioni
La categoria delle cripto-attività si applica alle persone fisiche purché i redditi non siano conseguiti nell’esercizio di un’impresa, di un’arte o professione o come lavoratore dipendente. Se negozia o fa mining come attività d’impresa, l’utile è reddito d’impresa; veda imposte per le imprese. La Circolare 30/E tratta il mining da parte delle società e l’IVA sul mining, ma non abbiamo trovato indicazioni dell’Agenzia sul mining svolto da persone fisiche al di fuori di un’attività d’impresa (ottobre 2026). Se fa mining per hobby, chieda all’Agenzia o a un consulente fiscale come dichiarare le monete che riceve.
La perdita o il furto delle chiavi private non genera una minusvalenza deducibile: l’Agenzia afferma che la legge non dà rilevanza a tali perdite. Che cosa significa per l’obbligo di monitoraggio si trova in regolamentazione.
Le cripto-attività fanno parte dell’attivo ereditario ai fini dell’imposta sulle successioni e donazioni. La Circolare 30/E indica che sono valutate al valore di mercato alla data del decesso o della donazione, per esempio sull’exchange su cui sono state acquistate.
Staking, DeFi, airdrop e NFT
L’Agenzia ha pubblicato indicazioni sullo staking e sugli NFT, ma non sulla DeFi (finanza decentralizzata), sul lending, sui liquidity pool o sugli airdrop (token gratuiti inviati al Suo wallet). Ecco che cosa dice:
- Staking. Le ricompense sono proventi dalla detenzione di cripto-attività, che la legge tassa “senza alcuna deduzione”. Se la piattaforma trattiene una percentuale della ricompensa, Lei è tassato sulla ricompensa lorda, prima di tale trattenuta (Circolare 30/E, paragrafo 3.1). Prima del 2023 l’Agenzia trattava le ricompense da staking come redditi di capitale (risposta a interpello n. 437 del 26 agosto 2022).
- NFT (token non fungibili, token unici che rappresentano un bene digitale o fisico). Lo scambio di un NFT con un altro non è tassato; l’acquisto di un NFT con una criptovaluta è uno scambio imponibile.
- Airdrop, lending e DeFi. La Circolare 30/E non li menziona e nell’ottobre 2026 non abbiamo trovato altre posizioni pubblicate. La regola generale riguarda i proventi dalla detenzione di cripto-attività, ma l’Agenzia non ha chiarito come si applica a questi casi.
Se ottiene importi rilevanti dallo staking o dalla DeFi, si rivolga a un consulente fiscale o all’Agenzia (con un’istanza di interpello) prima di presentare la dichiarazione.
Trasferirsi in Italia o lasciarla
I residenti sono tassati sulle plusvalenze da cripto-attività ovunque realizzate e devono indicare le proprie cripto-attività nel quadro RW; i non residenti sono tassati solo sui redditi prodotti in Italia. Che cosa determina la residenza:
- Residenza fiscale. Dal 2024 è residente se, per la maggior parte del periodo d’imposta (computando anche le frazioni di giorno), ha in Italia la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio, oppure vi è fisicamente presente. Per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano prevalentemente le relazioni personali e familiari. L’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente per la maggior parte dell’anno vale come residenza salvo prova contraria (TUIR, articolo 2).
- Trasferimento in un paradiso fiscale. I cittadini italiani che si cancellano dall’anagrafe e si trasferiscono in un paese incluso nell’elenco governativo dei regimi fiscali privilegiati si presumono ancora residenti salvo prova contraria (articolo 2, comma 2-bis).
- Nessuna exit tax per le persone fisiche. La exit tax italiana (articolo 166) si applica alle imprese che si trasferiscono all’estero. Non abbiamo trovato alcuna regola che tassi le plusvalenze latenti su cripto-attività di una persona fisica al momento della partenza.
- Flat tax per i nuovi residenti. Chi trasferisce la residenza fiscale in Italia e non è stato residente in 9 dei 10 anni precedenti può, dopo una risposta favorevole all’interpello, pagare un’imposta forfettaria sui redditi esteri invece dell’imposta ordinaria sul reddito: 300.000 € annui per chi si trasferisce dal 1° gennaio 2026 (importi inferiori valgono per chi è arrivato prima), 50.000 € per ciascun familiare, per un massimo di 15 anni. È inoltre esonerato dal quadro RW e dalle imposte di cui all’articolo 19, commi 13 e 18, del Decreto-legge 201/2011, il comma che dal 2023 contiene anche l’imposta sul valore delle cripto-attività. Per quanto abbiamo trovato, l’Agenzia non ha chiarito quando una plusvalenza su cripto-attività si considera reddito estero.
Il paese verso cui si trasferisce o da cui proviene ha regole proprie, compresa un’eventuale exit tax. I prestatori di servizi per le cripto-attività comunicano i Suoi dati al paese in cui è fiscalmente residente (veda DAC8), quindi li informi quando si trasferisce.
Novità in arrivo
Un nuovo testo unico delle imposte sui redditi (Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117) si applica dal 1° gennaio 2027. Mantiene le regole e le aliquote sulle cripto-attività, compresi il 33% e il 26% per i token di moneta elettronica in euro, ma le sposta: la categoria delle cripto-attività diventa l’articolo 76, comma 1, lettera i), e le aliquote l’articolo 304, comma 7. Dal 2027 si applica anche un nuovo testo unico delle sanzioni tributarie. La Legge di Bilancio 2026 include le cripto-attività nel patrimonio rilevante ai fini dell’ISEE, l’indicatore della situazione economica per le prestazioni sociali, una volta adottato un decreto attuativo; al momento della stesura (ottobre 2026) non abbiamo trovato tale decreto.
Fonti
- Agenzia delle Entrate: Circolare n. 30/E del 27 ottobre 2023, Trattamento fiscale delle cripto-attività (ultimo controllo ottobre 2026)
- Normattiva: Testo unico delle imposte sui redditi (DPR 917/1986), articoli 2, 24-bis, 67, 68 e 166 (ultimo controllo ottobre 2026)
- Normattiva: Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023), articolo 1, commi da 126 a 147 (ultimo controllo ottobre 2026)
- Normattiva: Legge 30 dicembre 2024, n. 207 (Legge di Bilancio 2025), articolo 1, commi da 24 a 29 (ultimo controllo ottobre 2026)
- Normattiva: Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), articolo 1, commi 26, 28 e 32 (ultimo controllo ottobre 2026)
- Normattiva: Decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, articolo 19, commi da 18 a 21 (ultimo controllo ottobre 2026)
- Agenzia delle Entrate: Redditi Persone fisiche 2026, istruzioni Fascicolo 2 (quadro RT sezione V-A e quadro RW) (ultimo controllo ottobre 2026)
- Normattiva: Decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 (nuovo Testo unico delle imposte sui redditi), articoli 76, 304 e 377 (ultimo controllo ottobre 2026)
Questa pagina offre informazioni generali, non consulenza fiscale. Regole e aliquote cambiano: controlli le fonti ufficiali sopra indicate prima di agire.