Italia: imposte per le imprese

Ultima verifica: Ottobre 2026

In questa pagina
  1. Le cripto-attività in contabilità
  2. Aliquote dell'imposta sulle società
  3. L'IVA sulle cripto-attività
  4. Se la Sua impresa presta servizi per le cripto-attività
  5. Fonti
  • Le variazioni di valore delle cripto-attività in bilancio a fine esercizio non rilevano ai fini IRES e IRAP. Plusvalenze e minusvalenze rilevano quando la società vende le cripto-attività o le scambia con altro.
  • Le società pagano l’imposta sul reddito delle società (IRES) al 24% e l’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) all’aliquota ordinaria del 3,9%, che le regioni possono variare.
  • Lo scambio di cripto-attività contro euro, o di una cripto-attività con un’altra, è esente da IVA, in linea con la sentenza Hedqvist della Corte di giustizia UE. Il mining remunerato automaticamente dalla rete è fuori dal campo di applicazione dell’IVA.
  • Se un cliente La paga in cripto-attività, l’IVA è dovuta come di consueto sul valore in euro della vendita.
  • Un’impresa che presta servizi per le cripto-attività ha bisogno di un’autorizzazione MiCA e, dal 2026, comunica i dati dei clienti all’Agenzia delle Entrate (DAC8).

Questa pagina riguarda le società e le imprese individuali in Italia che detengono, accettano o guadagnano cripto-attività. Le persone fisiche si trovano in imposte per i privati e le scadenze in dichiarazione e scadenze. Si tratta di informazioni generali, non di consulenza fiscale.

Le cripto-attività in contabilità

Né i principi contabili italiani (OIC) né quelli internazionali (IAS/IFRS) definiscono le cripto-attività, osserva l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30/E. Il trattamento fiscale segue quindi la classificazione in bilancio scelta dalla società, per esempio come immobilizzazioni immateriali, rimanenze o attività finanziarie, salvo che la legge fiscale preveda una regola propria. Le principali regole fiscali:

  • Le valutazioni non rilevano. Dal 2023 i componenti positivi e negativi che risultano dalla valutazione delle cripto-attività alla fine del periodo d’imposta non concorrono alla formazione del reddito, “a prescindere dall’imputazione al conto economico” (TUIR, articolo 110, comma 3-bis). Lo stesso vale ai fini IRAP. La regola riguarda anche i crediti e i debiti espressi in cripto-attività.
  • Il realizzo rileva. Quando le cripto-attività sono vendute contro euro o scambiate con altri beni, comprese altre cripto-attività, la differenza tra il corrispettivo ricevuto e il valore fiscalmente riconosciuto diventa imponibile.
  • Società di mining. L’Agenzia ha qualificato la remunerazione di una società che fa mining come ricavo da prestazione di servizi, rilevante anche ai fini IRAP; le successive oscillazioni di valore delle monete non rilevano ai fini IRAP.

Le imprese individuali e le società di persone che detengono cripto-attività nell’ambito dell’impresa seguono le regole del reddito d’impresa anziché l’imposta sostitutiva per le persone fisiche.

Aliquote dell’imposta sulle società

Imposta (2026)AliquotaBase imponibile
IRES (imposta sul reddito delle società)24%Reddito imponibile
IRAP (imposta regionale sulle attività produttive)3,9% ordinaria; le regioni possono aumentarla o ridurla fino a 0,92 puntiValore della produzione netta

L’aliquota IRES è fissata dall’articolo 77 del TUIR; le aliquote IRAP dall’articolo 16 del Decreto legislativo 446/1997, con aliquote più elevate per alcuni settori. Si applicano due aumenti temporanei. La Legge di Bilancio 2026 (Legge 199/2025, articolo 1, comma 74) aumenta di due punti le aliquote IRAP di banche e altri enti e società finanziari e delle imprese di assicurazione per i periodi d’imposta dal 2026 al 2028. Il Decreto-legge 20 febbraio 2026, n. 21 (articolo 3, convertito dalla Legge 10 aprile 2026, n. 49), aumenta l’aliquota IRAP di due punti per i periodi d’imposta 2026 e 2027 per le imprese che operano prevalentemente nel comparto energetico, individuate dai codici ATECO della tabella 1 allegata al decreto. Nessuno dei due aumenti riguarda specificamente le cripto-attività. Quando una società deve presentare la dichiarazione si trova in dichiarazione e scadenze.

L’IVA sulle cripto-attività

Scambio di cripto-attività contro denaro. Nella causa Hedqvist (C-264/14, 22 ottobre 2015) la Corte di giustizia dell’UE ha stabilito che lo scambio di valuta tradizionale contro bitcoin e viceversa è una prestazione di servizi a titolo oneroso esente da IVA ai sensi dell’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva IVA. L’Italia la applica tramite l’articolo 10, primo comma, n. 3), del decreto IVA (DPR 633/1972). Seguendo le linee guida del Comitato IVA dell’UE, la Circolare 30/E elenca come esenti, se effettuati a titolo oneroso da chiunque: lo scambio di valuta tradizionale con valuta virtuale e di una valuta virtuale con un’altra, il mining remunerato per esempio tramite commissioni addebitate dal miner, le commissioni per i servizi di portafoglio digitale e lo staking.

Mining. Quando un miner è remunerato automaticamente dalla rete, non esiste un committente identificabile. L’Agenzia considera allora il mining fuori dal campo di applicazione dell’IVA, senza diritto alla detrazione dell’IVA sui costi (risposte n. 508 e 515 del 2022, confermate nella Circolare 30/E). Il mining svolto in base a un contratto tra parti note può essere imponibile.

Pagamenti in cripto-attività. Se i clienti La pagano in cripto-attività, applica l’IVA su ciò che vende come di consueto. L’Agenzia ritiene ragionevole convertire il pagamento al valore medio del giorno dell’operazione, come risulta dalla piattaforma che gestisce il wallet su cui lo riceve.

NFT. Quando l’acquirente è interessato solo all’NFT in sé, l’Agenzia tratta la vendita come un servizio prestato per via elettronica, tassato all’aliquota dei servizi in generale. Quando l’NFT rappresenta qualcos’altro, si applicano le regole IVA del bene sottostante: per un oggetto fisico, una cessione di beni; per diritti come quelli di sfruttamento, una prestazione di servizi. La prima vendita di un’opera d’arte digitale da parte del suo autore non è un’operazione rilevante ai fini IVA.

Token. I payment token seguono l’esenzione per le valute; i security token normalmente l’esenzione per i titoli; gli utility token possono essere buoni-corrispettivo secondo le regole IVA sui voucher.

Se la Sua impresa presta servizi per le cripto-attività

Scambiare, custodire o trasferire cripto-attività per conto dei clienti è un servizio regolamentato. Un’impresa di questo tipo ha bisogno di un’autorizzazione MiCA della CONSOB, che decide sentita la Banca d’Italia, o dell’autorità di vigilanza di un altro paese UE; veda regolamentazione.

Dal 1° gennaio 2026 i prestatori di servizi per le cripto-attività devono inoltre raccogliere e verificare i dati e le operazioni dei clienti e comunicarli ogni anno all’Agenzia delle Entrate ai sensi della DAC8 (Decreto legislativo 194/2025). La prima comunicazione, relativa al 2026, va effettuata entro il 30 giugno 2027. Che cosa viene comunicato si trova in dichiarazione e scadenze. Gli intermediari italiani possono anche operare come sostituti d’imposta sulle plusvalenze in cripto-attività dei clienti, se il cliente lo sceglie (regime del risparmio amministrato).

Fonti

Questa pagina offre informazioni generali, non consulenza fiscale. Regole e aliquote cambiano: controlli le fonti ufficiali sopra indicate prima di agire.