Italia: regolamentazione

Ultima verifica: Ottobre 2026

In questa pagina
  1. Status giuridico e vigilanza
  2. Exchange e KYC
  3. Stablecoin
  4. Bancomat di criptovalute
  5. Truffe e frodi
    1. Dove segnalare e che cosa succede
  6. Autocustodia
    1. Se perde l'accesso al Suo wallet
  7. Fonti
  • La CONSOB e la Banca d’Italia sono le autorità italiane competenti per MiCA. La CONSOB rilascia le autorizzazioni, sentita la Banca d’Italia.
  • I prestatori iscritti presso l’OAM in base al vecchio regime potevano proseguire al più tardi fino al 30 giugno 2026. Dal 1° luglio 2026 solo i prestatori autorizzati ai sensi di MiCA possono servire clienti italiani.
  • Verifichi un prestatore nel registro dell’ESMA prima di usarlo. Si aspetti controlli d’identità; per i trasferimenti superiori a 1.000 € verso o dal Suo wallet, il prestatore deve verificare se quel wallet è Suo.
  • Le stablecoin possono essere offerte nell’UE solo se il loro emittente è autorizzato ai sensi di MiCA. Il 7 ottobre 2026 il registro dell’ESMA non elencava alcun emittente italiano di token di moneta elettronica.
  • La CONSOB ordina ai fornitori di connettività italiani di oscurare i siti che offrono servizi per le cripto-attività senza autorizzazione. Segnali le frodi alla Polizia Postale o a qualsiasi ufficio di polizia.
  • Non esiste alcun obbligo di registrare un wallet in autocustodia, ma va indicato nel quadro RW della dichiarazione dei redditi.

Questa pagina spiega chi vigila sulle cripto-attività in Italia, che cosa significa quando usa un exchange e quali regole valgono per il Suo wallet. Quali exchange possono servire l’Italia si trova in exchange; l’aspetto fiscale in imposte per i privati. Si tratta di informazioni generali, non di consulenza legale.

L’Italia applica il regolamento UE relativo ai mercati delle cripto-attività (MiCA) tramite il Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129. Il decreto designa come autorità competenti la CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) e la Banca d’Italia. La CONSOB autorizza i prestatori di servizi per le cripto-attività sentita la Banca d’Italia e vigila su trasparenza, correttezza dei comportamenti e tutela degli investitori; la Banca d’Italia vigila su rischi, capitale e sana e prudente gestione. La Banca d’Italia è anche l’autorità principale per gli emittenti di token di moneta elettronica. Le regole valide in tutta l’UE sono spiegate in Regole UE.

Prima di MiCA, i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale e di portafoglio digitale dovevano iscriversi in una sezione speciale del registro tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori). In base al regime transitorio, le imprese iscritte al 27 dicembre 2024 che avevano chiesto l’autorizzazione MiCA entro il 30 dicembre 2025 potevano proseguire al più tardi fino al 30 giugno 2026, o fino alla decisione sulla domanda (Decreto legislativo 129/2024, articolo 45). In un comunicato congiunto del 30 giugno 2026, la CONSOB e la Banca d’Italia hanno reso noto che in Italia erano stati autorizzati otto prestatori (CheckSig, Conio, CryptoSmart, Hercle, Hodlie, Olliv Italia, RIV-Digital e Young Platform) e che Banca Sella aveva notificato alla Banca d’Italia di prestare servizi per le cripto-attività in quanto banca. I prestatori senza autorizzazione “devono cessare la propria attività”, limitandosi a chiudere i rapporti con la clientela esistente.

Exchange e KYC

Un exchange o un custode che serve clienti in Italia ha bisogno di un’autorizzazione MiCA, della CONSOB o dell’autorità di vigilanza di un altro paese UE che l’abbia estesa all’Italia con il passaporto. La CONSOB e la Banca d’Italia rimandano al registro dell’ESMA dei prestatori di servizi per le cripto-attività e raccomandano di “verificare con attenzione quale entità giuridica fornisce in concreto il servizio”. Se il Suo prestatore non è autorizzato, consigliano di trasferire le cripto-attività a un prestatore autorizzato o su un wallet proprio. Un confronto tra gli exchange autorizzati, con le relative commissioni, si trova in exchange.

Si aspetti di essere identificato. I prestatori raccolgono nome, indirizzo, residenza fiscale e numero di identificazione fiscale, che comunicano all’Agenzia delle Entrate ai sensi della DAC8 (veda dichiarazione e scadenze). Devono inoltre trasmettere con i trasferimenti di cripto-attività le informazioni sull’ordinante e sul beneficiario ai sensi del regolamento UE sui trasferimenti di fondi (la travel rule), che si applica dal 30 dicembre 2024.

Stablecoin

MiCA distingue due tipi di stablecoin. Un token di moneta elettronica (EMT) fa riferimento a un’unica valuta ufficiale, come l’euro o il dollaro. Un token collegato ad attività (ART) fa riferimento a un altro valore o a una combinazione di valori. Dal 30 giugno 2024 un EMT può essere offerto al pubblico o ammesso alla negoziazione nell’UE solo da un emittente autorizzato come banca o istituto di moneta elettronica, e un ART solo se l’autorità di vigilanza ne ha autorizzato l’emittente. I possessori di un EMT possono sempre chiederne il rimborso al valore nominale, ed emittenti e prestatori non possono riconoscere interessi sugli EMT. In Italia la Banca d’Italia esercita i poteri cautelari e di intervento sui prodotti previsti da MiCA per gli EMT (Decreto legislativo 129/2024, articoli 6 e 8).

Per le stablecoin il cui emittente non è autorizzato nell’UE, il 17 gennaio 2025 l’ESMA ha dichiarato che i prestatori di servizi per le cripto-attività dovevano smettere di offrirne la negoziazione, con un periodo di “sola vendita” al più tardi fino alla fine di marzo 2025. L’ESMA non ha indicato singoli token. Per verificare una stablecoin, cerchi il suo emittente nel registro MiCA provvisorio dell’ESMA degli emittenti di token di moneta elettronica. Il 7 ottobre 2026 vi figuravano emittenti di altri paesi UE, come Circle Internet Financial Europe (Francia), ma nessuno in Italia, e il registro degli emittenti di ART autorizzati era vuoto. Non abbiamo trovato nel registro l’emittente di USDT (Tether). Dal 2026 l’Italia tassa inoltre i token di moneta elettronica in euro in misura più leggera rispetto alle altre cripto-attività; veda imposte per i privati.

Bancomat di criptovalute

Non abbiamo trovato dichiarazioni della CONSOB o della Banca d’Italia specificamente dedicate ai bancomat di criptovalute (ottobre 2026). MiCA include lo scambio di cripto-attività con fondi tra i servizi per le cripto-attività, quindi il gestore di un bancomat ha bisogno di un’autorizzazione come qualsiasi altro prestatore. Un esempio nel registro dell’ESMA è Olliv Italia S.r.l., registrata con il nome commerciale CoinFlip e autorizzata dalla CONSOB il 4 giugno 2026 per lo scambio di cripto-attività con fondi. Prima di usare un apparecchio, cerchi il suo gestore nel registro e si aspetti gli stessi controlli d’identità.

Truffe e frodi

La Polizia Postale, il reparto della polizia per i reati online, definisce il falso trading online di azioni e cripto-attività un reato in crescita e “la truffa che genera il profitto più cospicuo” tra le frodi online, e ricorda che “i soldi facili non esistono”. Il nostro elenco dei segnali d’allarme:

  • Viene contattato senza averlo chiesto, per telefono, sui social media o in un gruppo di chat, con un’offerta di rendimenti facili ed elevati.
  • La piattaforma non figura nel registro dell’ESMA, o la ragione sociale nel contratto è diversa da quella del soggetto autorizzato.
  • La piattaforma mostra profitti crescenti, ma per prelevare Le viene chiesto di pagare prima commissioni o imposte.
  • Il sito figura nell’elenco dei siti di cui la CONSOB ha ordinato l’oscuramento, o compare nell’elenco dell’ESMA dei soggetti non conformi.

In base al Decreto legislativo 129/2024 (articolo 4), la CONSOB può ordinare a fornitori di connettività, registri dei nomi a dominio, motori di ricerca, social network e app store di intervenire contro i servizi per le cripto-attività non autorizzati. Usa questo potere per oscurare siti web e li segnala all’ESMA: il 7 ottobre 2026 l’elenco dell’ESMA dei soggetti non conformi conteneva 164 voci della CONSOB, la più recente del 15 settembre 2026.

Dove segnalare e che cosa succede

  1. Smetta di pagare e conservi tutte le prove, come messaggi, screenshot, indirizzi dei wallet e ID delle transazioni.
  2. Polizia. La truffa è un reato: presenti una denuncia presso un ufficio di polizia. La Polizia Postale riceve segnalazioni e domande online tramite il suo Commissariato di P.S. online (commissariatodips.it). Al momento della nostra verifica un servizio di pre-denuncia online (Denunce online, con SPID o CIE) era disponibile solo in via sperimentale in alcune zone del Lazio.
  3. CONSOB e Banca d’Italia. Ricevono esposti sui prestatori di servizi per le cripto-attività ai sensi di MiCA (Decreto legislativo 129/2024, articolo 7) e possono intervenire contro le imprese non autorizzate.
  4. La Sua banca, se ha pagato con bonifico o carta.

Non abbiamo trovato alcun meccanismo italiano che rimborsi il denaro perso a causa di una truffa. Una controversia con un exchange autorizzato è un’altra questione: veda dove presentare reclamo.

Autocustodia

Nelle fonti elencate più avanti non abbiamo trovato alcuna regola italiana che imponga di registrare un wallet in autocustodia. Ai fini fiscali, però, non è invisibile: l’obbligo di monitoraggio nel quadro RW si applica “indipendentemente dalle modalità di archiviazione e conservazione”, che le cripto-attività siano in Italia o all’estero, e l’imposta dello 0,2% sul valore si applica alle cripto-attività su una chiavetta USB, un computer o uno smartphone (veda imposte per i privati).

Le regole La riguardano anche quando sposta cripto-attività tra un prestatore e il Suo wallet. Per i trasferimenti superiori a 1.000 € verso o da un wallet self-hosted, il prestatore deve adottare misure adeguate per valutare se il wallet è di proprietà o sotto il controllo del proprio cliente.

Detenere cripto-attività in proprio significa che le chiavi sono sotto la Sua responsabilità. Se conserva importi rilevanti in bitcoin nel Suo wallet, vale la pena confrontare un singolo hardware wallet con una configurazione multisig; questa spiegazione di multisig e firma singola a confronto (in inglese) illustra da che cosa protegge ciascuna soluzione.

Se perde l’accesso al Suo wallet

  • Nessuna perdita deducibile. L’Agenzia delle Entrate afferma che la perdita o il furto delle chiavi private non genera una minusvalenza rilevante ai fini fiscali.
  • Quadro RW. Le cripto-attività non vanno indicate nel quadro RW se può dimostrare, con una denuncia a un’autorità di pubblica sicurezza, di aver perso le chiavi private o che Le sono state rubate (Circolare 30/E, paragrafo 3.4).

Per il resto della Sua vita digitale, come e-mail, gestori di password e account online, veda questa introduzione alla pianificazione del patrimonio digitale (in inglese).

Fonti

Questa pagina offre informazioni generali, non consulenza legale. Le regole cambiano: controlli le fonti ufficiali sopra indicate prima di agire.